Statuto Dell'Associazione


ART.  1 (DENOMINAZIONE E SEDE)
E’ costituita l’Associazione “ MENTE SUGGE SOSTANZA’ “, con sede in Casoria,  (NA) c.a.p. 80026,  alla Via San Pietro, n.10/b

ART.  2 (FINALITA')
L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
a)  promozione e diffusione culturale
b)  sviluppare l’associazionismo
c) organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
d) incentivare scambi culturali, gemellaggi editoriali con gruppi  italiani e stranieri;
e) realizzare, mediante iniziative pubblicistiche, nei settori della cultura,; l’edizione e la distribuzione di libri, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
f) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini ed aderire ad organismi        nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;

L’Associazione ha come scopo sociale la promozione della cultura per l’individuo e per i gruppi. Lo scopo sociale potrà essere raggiunto attraverso: la pubblicazione e la traduzione di testi;  l’organizzazione di  seminari, convegni, giornate di studio, corsi di preparazione a esami, corsi di formazione e aggiornamento (anche in accreditamento), in gruppo o individuali, eventualmente organizzate in collaborazione con specifiche Organizzazioni; la creazione di siti web dedicati alla promozione dell’attività editoriale del singolo e dei gruppi; l’organizzazione di eventi, mostre, fiere del libro; la vendita in Italia e  all’estero di tutto il materiale cartaceo e digitale prodotto. L’ Associazione  potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART.  3 (SOCI)
Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno in sede di assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti dell’ Associazione nonché di partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

ART.  4 (AMMISSIONE)
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso gravame. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne deve essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

ART. 5 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)
I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’ Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’Associazione stessa aderisce. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

ART.  6 (RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO)
I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate in sede di assemblea o a mezzo lettera raccomandata;

b) per morosità. Il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa annuale  entro 15 giorni dalla scadenza della stessa si intenderà di diritto escluso dall’ Associazione;     
c) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, e pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Sodalizio. In ogni caso il Socio ha il diritto al contraddittorio. La delibera di espulsione deve essereratificata dall’Assemblea Generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto.

ART.  7 (ORGANI SOCIALI)
Gli Organi Sociali dell’ Associazione sono;
a)            l’Assemblea  Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria)
b)            Il Consiglio Direttivo
c)            Il Presidente
d)            Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale)
e)            Il Collegio dei Probiviri (organo eventuale)  

ART.  8 (ASSEMBLEA)
L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione  ed è convocata in riunione ordinaria e straordinaria. Essa si ispira ai principi di democrazia, libertà e partecipazione. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i Soci in regola con il versamento delle quote. Nessun socio può essere rappresentato da altri. L'assemblea delibera a maggioranza dei soci; vale il principio del voto singolo.

ART. 9 (COMPITI DELL' ASSEMBLEA)
Spetta all’Assemblea dei Soci:
a)   decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b)  deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
c)   fissare l'importo della quota sociale annuale
d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 (CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA)
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del rendiconto preventivo dell’ano in corso.  La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella bacheca della sede almeno 15 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci. Tanto l’ Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con la presenza della maggioranza dei soci La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio  Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.  


ART. 11 (VERBALIZZAZIONE)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio in regola con i propri obblighi sociali ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART.  12 (CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i Soci maggiorenni riuniti in Assemblea,senza possibilità di delega, è composto da 3 a 5 membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’art. 38 del c.c. Rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, e si considera validamente costituito solo in presenza della maggioranza dei membri.   

ART.  13 (COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a)   deliberare sulla domanda di ammissione dei soci;
b)  proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci per morosità o indegnità, in     conformità a quanto stabilito nel presente statuto, con possibilità al socio di un contraddittorio:
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività sociale ed adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari
d)   predisporre il Rendiconto Econonomico-Finanziario;
e)   redigere il Regolamento dell’ Associazione;
f)   fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci almeno una volta all’anno;   convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga    richiesto dai soci;
g) programmare l’attività dell’Associazione, rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione. 

ART.  14 (IL PRESIDENTE)
Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante. Convoca il Consiglio Direttivo e l' Assemblea in caso di convocazioni ordinarie e straordinarie.  Ne Presiede allo svolgimento ed alle riunioni.

ART. 15 (IL VICEPRESIDENTE)
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 16 (IL TESORIERE)
Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti; attende alla corrispondenza ed attende alla conservazione dei beni dell’Associazione;  prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione allo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

ART.  17 (ORGANI EVENTUALI)
Possono essere istituiti in futuro il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri come organi di Garanzia e Controllo. Sulla eventuale nomina, il ruolo ed il funzionamento di questi organi all' intero dell'associazione si rimanda eventualmente alla convocazione ed alla deliberazione dell' assemblea straordinaria.

ART.  18 (MEZZI FINANZIARI)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di Associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo finalizzato al conseguimento delle finalità associative.

ART 19 (DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI E PROVENTI)
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono svolti a titolo gratuito.

ART. 20 (RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO)
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  Il Rendiconto preventivo  deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'Esercizio a cui si riferisce.  Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute nell' anno trascorso. Esso è depositato nella sede dell’associazione almeno 10 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato in regola con gli obblighi sociali. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento

ART. 21 (DURATA, SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE PATRIMONIO)
La durata dell' Associazione è illimitata. L’ Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione straordinaria dell’Assemblea dei Soci con le modalità di cui all’art. 10. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad un’ Associazione od un Ente scelti dall’ Assemblea avente fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.

ART. 22 (MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO)
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all’ ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

ART.  23 (DISPOSIZIONI FINALI)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.






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