Statuto Dell'Associazione
ART. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)
E’ costituita
l’Associazione “ MENTE SUGGE SOSTANZA’
“, con sede in Casoria, (NA) c.a.p.
80026, alla Via San Pietro, n.10/b
ART. 2 (FINALITA')
L’Associazione è
apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti
finalità:
a) promozione
e diffusione culturale
b) sviluppare
l’associazionismo
c) organizzare
e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
d) incentivare
scambi culturali, gemellaggi editoriali con gruppi italiani e stranieri;
e) realizzare,
mediante iniziative pubblicistiche, nei settori della cultura,; l’edizione e la distribuzione di libri,
bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
f) collaborare
con enti pubblici e privati, associazioni culturali, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità
affini ed aderire ad organismi nazionali
ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
L’Associazione ha
come scopo sociale la promozione della cultura per l’individuo e per i gruppi.
Lo scopo sociale potrà essere raggiunto attraverso: la pubblicazione e la
traduzione di testi; l’organizzazione di seminari, convegni,
giornate di studio, corsi di preparazione a esami, corsi di formazione e
aggiornamento (anche in accreditamento), in gruppo o individuali, eventualmente
organizzate in collaborazione con specifiche Organizzazioni; la creazione di
siti web dedicati alla promozione dell’attività editoriale del singolo e dei
gruppi; l’organizzazione di eventi, mostre, fiere del libro; la vendita in
Italia e all’estero di tutto il materiale cartaceo e digitale prodotto. L’
Associazione potrà costituire delle
Sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi
sociali.
ART. 3 (SOCI)
Sono Soci coloro che
sottoscrivono la tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni
anno in sede di assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non
rivalutabile. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e
regolamentari e ne fanno proprie le finalità. La qualifica di Socio dà diritto
a frequentare i locali e gli impianti dell’ Associazione nonché di partecipare
alle attività sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
ART. 4 (AMMISSIONE)
L’ammissione a Socio è
subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il
cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso gravame.
La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne deve essere
controfirmata da chi ne esercita la potestà.
ART.
5 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)
I soci hanno il
dovere di difendere sempre il buon nome dell’ Associazione e di osservare le
regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’Associazione
stessa aderisce. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di
essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle
attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente
sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
ART. 6 (RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO)
I Soci cessano di
appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate in
sede di assemblea o a mezzo lettera raccomandata;
b) per morosità. Il socio che non provvederà
al pagamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dalla scadenza della stessa si
intenderà di diritto escluso dall’ Associazione;
c) per espulsione, deliberata dal Consiglio
Direttivo, e pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli
dentro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo
al buon andamento del Sodalizio. In ogni caso il Socio ha il diritto al
contraddittorio. La delibera di espulsione deve essereratificata dall’Assemblea Generale dei
Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto.
ART. 7 (ORGANI SOCIALI)
Gli Organi Sociali
dell’ Associazione sono;
a)
l’Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria)
b)
Il
Consiglio Direttivo
c)
Il
Presidente
d)
Il
Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale)
e)
Il
Collegio dei Probiviri (organo eventuale)
ART. 8 (ASSEMBLEA)
L’Assemblea Generale
dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunione ordinaria e
straordinaria. Essa si ispira ai principi di democrazia, libertà e
partecipazione. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e
straordinarie dell’Associazione solo i Soci in regola con il versamento delle
quote. Nessun socio può essere rappresentato da altri. L'assemblea delibera a
maggioranza dei soci; vale il principio del voto singolo.
ART.
9 (COMPITI DELL' ASSEMBLEA)
Spetta all’Assemblea
dei Soci:
a) decidere
sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) deliberare
sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) fissare
l'importo della quota sociale annuale
d) discutere
ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
ART.
10 (CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA)
La convocazione
dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno
per l’approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell’anno
precedente e del rendiconto preventivo dell’ano in corso. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire
con apposito avviso affisso nella bacheca della sede almeno 15 giorni prima
della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei
soci. Tanto l’ Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con la
presenza della maggioranza dei soci La convocazione dell’Assemblea, oltre che
dal Consiglio Direttivo a seguito di
propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che
potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere
convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
Presidente del Consiglio Direttivo.
ART.
11 (VERBALIZZAZIONE)
Le discussioni e le
deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario
e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio in regola con i propri obblighi
sociali ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 12 (CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio
Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i Soci maggiorenni riuniti
in Assemblea,senza possibilità di delega, è composto da 3 a 5 membri e nel
proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere ed altri
eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento
dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in
deroga all’art. 38 del c.c. Rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili. Si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o
lo richiedano gli altri consiglieri, e si considera validamente costituito solo
in presenza della maggioranza dei membri.
ART. 13 (COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
Spetta al Consiglio
Direttivo di:
a) deliberare
sulla domanda di ammissione dei soci;
b) proporre
all’Assemblea l’esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente
statuto, con possibilità al socio di un contraddittorio:
c) assumere
le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività sociale ed adottare gli eventuali
provvedimenti disciplinari verso i soci che
si dovessero rendere necessari
d) predisporre
il Rendiconto Econonomico-Finanziario;
e) redigere
il Regolamento dell’ Associazione;
f) fissare
la data delle Assemblee ordinarie dei soci almeno una volta all’anno; convocare l’Assemblea straordinaria
qualora lo ritenga necessario o venga richiesto
dai soci;
g) programmare
l’attività dell’Associazione, rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione.
ART. 14 (IL PRESIDENTE)
Il Presidente dirige
l’Associazione e ne è il legale rappresentante. Convoca il Consiglio Direttivo
e l' Assemblea in caso di convocazioni ordinarie e straordinarie. Ne Presiede allo svolgimento ed alle
riunioni.
ART.
15 (IL VICEPRESIDENTE)
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in
caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali
viene espressamente delegato dallo stesso.
ART.
16 (IL TESORIERE)
Il Tesoriere cura la
tenuta della contabilità e dei relativi documenti; attende alla corrispondenza
ed attende alla conservazione dei beni dell’Associazione; prepara il rendiconto preventivo e
consuntivo, la relazione allo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.
ART. 17 (ORGANI EVENTUALI)
Possono essere
istituiti in futuro il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei
Probiviri come organi di Garanzia e Controllo. Sulla eventuale nomina, il ruolo
ed il funzionamento di questi organi all' intero dell'associazione si rimanda
eventualmente alla convocazione ed alla deliberazione dell' assemblea
straordinaria.
ART. 18 (MEZZI FINANZIARI)
Le risorse economiche
dell’associazione sono costituite dalle quote associative, determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di
Associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi
lo scopo finalizzato al conseguimento delle finalità associative.
ART
19 (DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI E PROVENTI)
L'associazione ha il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L’associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali. Tutti gli incarichi sociali e
direttivi si intendono svolti a titolo gratuito.
ART.
20 (RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO)
L'esercizio sociale
si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Rendiconto preventivo deve essere discusso ed approvato entro
l'inizio dell'Esercizio a cui si riferisce. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le
entrate e le spese sostenute nell' anno trascorso. Esso è depositato nella sede
dell’associazione almeno 10 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da
ogni associato in regola con gli obblighi sociali. Il conto consuntivo deve
essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di
comprovata necessità o impedimento
ART.
21 (DURATA, SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE PATRIMONIO)
La durata dell'
Associazione è illimitata. L’ Associazione non potrà essere sciolta se non in
base a deliberazione straordinaria dell’Assemblea dei Soci con le modalità di
cui all’art. 10. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà
devoluto ad un’
Associazione od un Ente scelti dall’ Assemblea avente fini analoghi a quelli
dell’Associazione stessa.
ART.
22 (MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO)
Le eventuali
modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo
dall’Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all’ ordine del giorno.
Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti
i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.
ART. 23 (DISPOSIZIONI FINALI)
Per tutto ciò che non
è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
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